martedì 07 settembre 2010
 
  Home arrow Notizie arrow News arrow Nuova normativa per la navigazione entro le 12 miglia
 
 
Menu principale
Home
Dove Siamo
La Nostra Attività
Regate
Campionato Invernale
Foto Gallery
Forum
Previsioni Meteo
Notizie
Contattaci
Links
Amministratore

 
 
 
 
 
 
 
 
Nuova normativa per la navigazione entro le 12 miglia PDF Stampa E-mail

A TUTTI I SOCI DEL CIRCOLO

La nuova normativa per la navigazione entro le 12 miglia prevede un nuovo motello di Atollo.

Tutti coloro che sono interessati all'acquisto della Life-Body (zattera aperta per navigazione da diporto entro le 12 mg.) questo il nome specifico del nuovo atollo, possono rivolgersi alla segreteria del Club per usufruire di una scontistica di tutto rispetto

Di seguito estratto del DM del 29 luglio 2008 nonchè tabella riepilogativa delle dotazioni di sicurezza


 
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. Le unita' da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta.

I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.

2. Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti indicati nell'Allegato V sono sostituiti con zattere di salvataggio autogonfiabili, i cui requisiti tecnici saranno determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

 


 

        CERTIFICATO DI SICUREZZA PER UNITA’ DA DIPORTO N. _____/______Modello dello stampato: Omissis               All. A  MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO  DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DI STANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA 
S P E C I E   D I   N A V I G A Z I O N E(la “x” indica l’obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità)
                    A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)
 Senza alcunlimite Entro 50 migliaEntro 12 migliaEntro  6 migliaEntro  3 migliaEntro  1 migliaEntro  300 metriNei  fiumi ,  torrenti e  corsi d’acqua
zattera di salvataggio  (per tutte le persone a bordo)                                    xx      
apparecchi galleggianti  (per tutte le persone a bordo)                                          x                 
cinture di salvataggio   (una per ogni persona a bordo)x                xx xxx x
salvagente anulare con cimax  (1)x  (1)x  (1)x  (1)       x  (1)x  (1)  x(1)
boetta luminosax  (1)                  x (1)x (1)x (1)    
boetta fumogenax  (3)x  (2)x (2)    x  (2)    x  (1)   
bussola e tabelle di deviazione   (a)x                    xx     
orologioxx      
barometroxx      
binocoloxx      
carte  nautiche  della zona in cui si effettua la navigazione effettua la navigazionexx      
strumenti da carteggioxx      
fuochi a  mano a luce rossax  (4)x (3)x (2)x  (2)x  (2)   
razzi a paracadute a luce rossa x  (4)x (3)x (2)x  (2)    
cassetta di pronto soccorso        (b)x     x      
fanali regolamentari                  (c)xxxxx   
apparecchi  di segnalazione sonora                                                     (d)  ]]]+]++   + +xxx        xx   
strumento di radioposizionamento       (LORAN , GPS)                                  (e)xx      
apparato VHF                           xxx     
riflettore radar                        x   x      
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)x       
            B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE
Pompa o altro attrezzo di  esaurimentoxxxxxx  
Mezzi antincendio - estintori : come indicato  nella Tabella All. A)  annessa al  D.M. 21 gennaio 1994 n. 232                                (e)x               xxxxx  
                                  Note: (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.  (I periti compensatori  devono possedere i requisiti                                    stabiliti dalla Circolare Serie I - n. 23 “Polizia della Navigazione“ del 30.6.1932 ed essere iscritti nei registri di cui all’art. 68 C..N.)                      (b)  secondo la tabella  D allegata al  Decreto del Ministero della Sanità  n. 279 del 25 maggio 1988.                     (c) nel  caso di navigazione diurna  fino a  dodici  miglia dalla costa  i fanali  regolamentari   possono essere  sostituiti con  una torcia                            di sicurezza a luce  bianca .                     (d)  per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. ((la campana può essere                                sostituita da un dispositivo sonoro portatile).                     (e) i natanti, indipendentemente  dalla potenza del motore, devono avere  a  bordo  solo un  estintore.  Per le imbarcazioni, il  numero                              degli estintori e la capacità  estinguente  sono stabiliti alla lett. A) della tabella annessa al  citato D.M. 232\1994     Tabella degli estintori annessa al D.M. 232\1994  per le unità da diporto senza Marcatura CE modificata con DM 5.10.1999 n. 478    A) imbarcazioni da diporto:

Potenza totale installata

Numero e capacità estinguente degli estintori

P (KW)

In plancia o posto guida

In prossimità dell’apparato motore (1)

In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti

P £ 18.4  18.4 < P £ 74                          74 < P £ 147147 < P £ 294294 < P £ 368                P > 368   1 da 13 B 1 da 21 B

2 da 13 B

1 da 21 B e 1 da 13 B

1 da 34 B e 1 da 21 B

2 da 34 B

   

1 da 13 B

      B) natanti da diporto (1 estintore)

      Potenza totale installata P (KW)

Capacità estinguente portatile

P £ 18.4        18,4 < P £ 147P > 14713 B

21 B

34 B

 (1) Per i locali o vani dell’apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B;; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.Note·       Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell’estintore. Ad un numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta. ·       La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l’estintore è idoneo a spegnere.·       Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe di fuoco B.·       Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell’ex D.G. Navigazione  e Traffico Marittimo ·       Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell’accertamento del buon stato di conservazione e l’indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).  
 
< Prec.   Pros. >
 
 
 
 
Attività sportiva

 
 

 

© 2010 Circolo Nautico Caposele
Joomla! un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.